mercoledì 5 marzo 2014




LEGGE DI STABILITA' 2014

Gli Ecobonus e la ristrutturazione edilizia
La legge di stabilità approvata lo scorso dicembre ha confermato per il triennio 2014 – 2016 gli eco bonus, ovvero le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizie. Sono concesse detrazioni irpef o ires a coloro che aumentano l’efficienza energetica di edifici già preesistenti, per tutto il 2014.
La normativa conferma la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015, per le spese di riqualificazione energetica; nel 2016 si tornerà al 36%.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire delle detrazioni tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’edificio su cui verranno realizzati gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione del 65% non è però cumulabile con altre agevolazioni, come quelle per la ristrutturazione edilizia. Nel caso in cui i lavori possano rientrare in entrambe le categorie, si potrà fruire di uno solo dei due benefici.
Molto importante tenere presente che queste detrazioni valgono solo per edifici già esistenti e riguardano principalmente lavori per il miglioramento termico: installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Per le ristrutturazioni edilizie lo sconto fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015 e al 36% nel 2016, con un tetto massimo di € 96.000
Il  limite massimo di spesa di 96.000 euro è previsto per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ai 10.000 euro.
I lavori sulle unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale al 50% sono le seguenti:
  • Interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo: tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia: tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  • Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. Sono compresi gli interventi idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato.
Chi può beneficiare delle detrazioni?

possono beneficare dell’agevolazione fiscale non soltanto i proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione, ma anche il comodatario e l’ inquilino.il proprietario o il nudo proprietario, gli imprenditori individuali, i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.

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